PROCEDURA AD INVITI
Scelta del Contraente:
Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Struttura Appaltante: Ragioneria e Acquisti
Stato: Aggiudicata
Oggetto: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSICURAZIONE SUDDIVISA IN TRE LOTTI DISTINTI
Descrizione: AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA DEL SERVIZIO TRIENNALE DI ASSICURAZIONE SUDDIVISA IN TRE LOTTI DISTINTI
Importo di gara: € 167.500,00
Scelta del Contraente: Procedura Negoziata con almeno 5 inviti
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Prezzo Più Basso
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott. Stefano Ingrassia
Data di pubblicazione: 20/03/2024
Data scadenza presentazione chiarimenti:
16/04/2024 13:00 - Europe/Rome
Data di scadenza ricezione offerte:
22/04/2024 13:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
22/04/2024 13:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
29/04/2024 13:30 - Europe/Rome
Riepilogo Lotti
Lotto
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Stato
|
CIG
|
Oggetto
|
Importo
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BDNCP
|
1 |
Aggiudicata
Gara aggiudicata a "HUBSICURA SRL"!
|
B0E93E05A8 |
INCENDIO ED EVENTI EQUIPARATI (COMPRESA GARANZI... |
€ 140.000,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 140.000,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 0,00
|
Visualizza su BDNCP
|
2 |
Aggiudicata
Gara aggiudicata a "DI GRAZIA ASSICURAZIONI SRL"!
|
B0E93E167B |
RCG (RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE) |
€ 21.000,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 21.000,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 0,00
|
Visualizza su BDNCP
|
3 |
Deserta
|
B0E93E274E |
GARANZIA INFORTUNI |
€ 6.500,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 6.500,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 0,00
|
Visualizza su BDNCP
|
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - Determina e nomina RUP.pdf
DGUE - DGUE PN2014Assocurazioni.xml
Manuale Operativo - MO - Procedura Multilotto PPB - Senza Marca.pdf
Comunicazione ammessi ed esclusi - Comunicazione_ammessi_ed_esclusi.pdf
(Lotto 1) =>
Avviso Esito di gara - Esito_di_gara lotto 1 Generali Italia spa.pdf
(Lotto 1) =>
Determina di aggiudicazione definitiva - Determina di aggiuducazione.pdf
(Lotto 2) =>
Avviso Esito di gara - Esito_di_gara lotto 2 Unipolsai.pdf
(Lotto 2) =>
Determina di aggiudicazione definitiva - Determina di aggiuducazione.pdf
(Lotto 3) =>
Determina di presa d'atto Gara Deserta - Verbale di gara deserta.pdf
Allegato:
Verbale di gara deserta - Verbale di gara deserta.pdf
Verbali di Gara
(Lotto 3) =>
Verbale gara deserta - Verbale di gara deserta.pdf
Verbale verifica documentazione amministrativa - Verbale ammissione n.1 del 29_04_24.pdf
(Lotto 2) =>
Verbale proposta di aggiudicazione - MX-C303W_20240606_151758.pdf
(Lotto 1) =>
Verbale proposta di aggiudicazione - MX-C303W_20240606_160125.pdf
Chiarimenti
RISPOSTE AI QUESITI
In riscontro alle richieste di chiarimenti ed informazioni integrative pervenuti da alcune imprese assicuratrici interessate alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara si espone quanto segue.
Sinistrosità precedente
La stazione appaltante dichiara che le assicurazioni di tutti e tre i lotti di gara sono indenni da sinistri nell’ultimo quinquennio.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Dichiarazione inerente il lotto 3 Infortuni
La stazione appaltante dichiara che al momento non sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
Esclusione cyber relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Compilazione DGUE
Per chiarimenti sul corretto caricamento del DGUE si invita a contattare l’assistenza “Traspare” al seguente numero telefonico: +39 895 98 95 966.
Palermo, li 27.03.2024
Il RUP
RISPOSTE AI QUESITI
In riscontro alle richieste di chiarimenti ed informazioni integrative pervenuti da alcune imprese assicuratrici interessate alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara si espone quanto segue.
Sinistrosità precedente
La stazione appaltante dichiara che le assicurazioni di tutti e tre i lotti di gara sono indenni da sinistri nell’ultimo quinquennio.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Dichiarazione inerente il lotto 3 Infortuni
La stazione appaltante dichiara che al momento non sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
Esclusione cyber relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Compilazione DGUE
Per chiarimenti sul corretto caricamento del DGUE si invita a contattare l’assistenza “Traspare” al seguente numero telefonico: +39 895 98 95 966.
Palermo, li 27.03.2024
Il RUP
RISPOSTE AI QUESITI
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Sinistrosità precedente
La stazione appaltante dichiara che le assicurazioni di tutti e tre i lotti di gara sono indenni da sinistri nell’ultimo quinquennio.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Dichiarazione inerente il lotto 3 Infortuni
La stazione appaltante dichiara che al momento non sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
Esclusione cyber relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Compilazione DGUE
Per chiarimenti sul corretto caricamento del DGUE si invita a contattare l’assistenza “Traspare” al seguente numero telefonico: +39 895 98 95 966.
Palermo, li 27.03.2024
Il RUP
RISPOSTE AI QUESITI
In riscontro alle richieste di chiarimenti ed informazioni integrative pervenuti da alcune imprese assicuratrici interessate alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara si espone quanto segue.
Sinistrosità precedente
La stazione appaltante dichiara che le assicurazioni di tutti e tre i lotti di gara sono indenni da sinistri nell’ultimo quinquennio.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Dichiarazione inerente il lotto 3 Infortuni
La stazione appaltante dichiara che al momento non sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
Esclusione cyber relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Compilazione DGUE
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Palermo, li 27.03.2024
Il RUP
RISPOSTE AI QUESITI
In riscontro alle richieste di chiarimenti ed informazioni integrative pervenuti da alcune imprese assicuratrici interessate alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara si espone quanto segue.
Sinistrosità precedente
La stazione appaltante dichiara che le assicurazioni di tutti e tre i lotti di gara sono indenni da sinistri nell’ultimo quinquennio.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Dichiarazione inerente il lotto 3 Infortuni
La stazione appaltante dichiara che al momento non sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
Esclusione cyber relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Compilazione DGUE
Per chiarimenti sul corretto caricamento del DGUE si invita a contattare l’assistenza “Traspare” al seguente numero telefonico: +39 895 98 95 966.
Palermo, li 27.03.2024
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RISPOSTE AI QUESITI
In riscontro alle richieste di chiarimenti ed informazioni integrative pervenuti da alcune imprese assicuratrici interessate alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara si espone quanto segue.
Sinistrosità precedente
La stazione appaltante dichiara che le assicurazioni di tutti e tre i lotti di gara sono indenni da sinistri nell’ultimo quinquennio.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Dichiarazione inerente il lotto 3 Infortuni
La stazione appaltante dichiara che al momento non sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
Esclusione cyber relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Compilazione DGUE
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Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
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Dichiarazione inerente il lotto 3 Infortuni
La stazione appaltante dichiara che al momento non sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
Esclusione cyber relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Compilazione DGUE
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Sinistrosità precedente
La stazione appaltante dichiara che le assicurazioni di tutti e tre i lotti di gara sono indenni da sinistri nell’ultimo quinquennio.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
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ESCLUSIONE OFAC - SANZIONI INTERNAZIONALI: Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.
Dichiarazione inerente il lotto 3 Infortuni
La stazione appaltante dichiara che al momento non sono previsti, durante il periodo oggetto di affidamento, viaggi/trasferte di lavoro o comunque organizzate dalla contraente in Russia, Bielorussia o Ucraina che comprendano la partecipazione di persone assicurate.
Esclusione cyber relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
Si intendono esclusi da tutte le Sezioni i danni derivanti da qualsiasi Richiesta di risarcimento per Cyber Liability. Per Cyber Liability si intende: (i) il mancato funzionamento di hardware, software o firmware aventi la funzione o lo scopo di impedire che un Attacco a sistema informatico o un Computer virus danneggi, distrugga, corrompa, sovraccarichi, aggiri o comprometta la funzionalità di un sistema informatico, software e apparecchiature ausiliarie di un Terzo. Per attacco a sistema informatico: si intende qualsiasi attacco informatico non autorizzato o utilizzo non consentito, inclusi a titolo esemplificativo l’uso fraudolento di firme elettroniche, forzatura, phishing effettuato da un Terzo o da un Dipendente; (ii) la trasmissione di Computer virus da parte dell’Assicurato, dove per Computer Virus si intende qualunque programma o codice ideato per danneggiare un sistema computerizzato e/o per impedire ad un sistema computerizzato di funzionare in modo accurato e/o appropriato. (iii) ogni effettiva o asserita violazione di legislazione, o di ciascuna previsione, legge o regolamento relativo alla protezione di dati personali e di tutela della privacy di un Terzo da parte dell’Assicurato, commessa attraverso le risorse informatiche dell’Assicurato; (iv) ogni violazione di doveri, errori, omissioni, dichiarazioni errate, violazione di riservatezza derivante dall’operatività dei siti internet, intranet o extranet dell’Assicurato. La presente esclusione non si applica in caso di morte, lesioni personali derivanti dai fatti e circostanze di cui ai punti (i) e (ii) e purché tali fatti e circostanze accadano nel contesto dell’attività, dai servizi resi e/o dai prodotti dell'Assicurato descritti in polizza.
Compilazione DGUE
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Palermo, li 27.03.2024
Il RUP
Vedi precedente risposta a chiarimento del presente quesito
In relazione al quesito posto si chiede di fornire il testo delle clausole "pandemia"
In relazione al quesito posto si chiede di fornire il testo delle clausole "pandemia"
FAQ 1
Ad integrazione della precedente FAQ già pubblicata sulla piattaforma informatica di gara, in riscontro ad ulteriori richieste di chiarimenti ed informazioni integrative pervenuti da alcune imprese assicuratrici interessate alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara si espone quanto segue.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
Si ritiene che la seguente clausola è di contenuto analogo a quella già pubblicata sulla FAQ precedente e pertanto è ammessa:
LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la società assicuratrice non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America
Inoltre è ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYAMMAR, AFGHANISTAN, BIELORUSSIA CRIMEA E REGIONI POPOLARI DI DONECK E LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
Esclusione Rischio Pandemia relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
La presente Assicurazione, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L’esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l’insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.
Esclusione Rischio Pandemia (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Errata corrige a capitolato speciale di appalto lotto 3 Infortuni
L’Art. 1.3 - Pagamento del premio del capitolato speciale di appalto del lotto 3 infortuni è integralmente annullato e sostituito dal seguente:
Art. 1.3 - Pagamento del premio - Il pagamento del premio in rate semestrali, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza semestrale.
Il premio viene così determinato:
Per gli Amministratori del Contraente (Il Presidente, Consiglieri di Amministrazione e componenti del collegio sindacale), applicando alle somme assicurate per morte ed invalidità permanente il tasso di premio indicato in offerta sui capitali globalmente assicurati;
esso viene anticipato in via provvisoria sulla base del totale somma assicurata riferito alla globalità di n° 5 persone assicurate:
di € 2.500.000 per il caso di morte;
di € 2.500.000 per il caso di invalidità permanente;
Per i Dirigenti ed il Direttore del Contraente, applicando alle retribuzioni il tasso di premio indicato in offerta ed esso viene anticipato in via provvisoria sulla base:
- di € 350.000,00 di retribuzioni
Il Contraente, in caso di variazione del numero globale delle persone assicurate, deve comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla di ogni anno di assicurazione, il numero totale persone assicurate nel corso dell’annualità precedente affinché la Società stessa possa procedere alla determinazione del premio consuntivo.
Inoltre, alla fine di ogni annualità assicurativa, la Società Assicuratrice fornirà atto di appendice contrattuale contenente il conteggio del premio attivo o passivo risultante sulla base della percorrenza chilometrica globale totale e definitiva, oggetto di rimborso spese corrisposto al personale da parte dell’Amministrazione, che questa comunicherà alla Società Assicuratrice entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa.
E’ ammessa la comunicazione a mezzo telefax.
Dell’eventuale ritardo nell’adempimento dell’anzidetta comunicazione dovrà essere preventivamente data notizia alla Società Assicuratrice, indicando al contempo la data entro cui potrà essere adempiuta la comunicazione.
In caso di aumento rispetto al premio provvisorio anticipato, il Contraente verserà alla Società l'importo dell'aumento; in caso di diminuzione, la Società restituirà l'importo riscosso in più.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 45 giorni da quello in cui la Società ne abbia dato comunicazione al Contraente. In caso di diminuzione del premio la Società restituisce al Contraente l'importo riscosso in più.
Palermo, li 15.04.24 Il RUP
Stefano Ingrassia
FAQ 1
Ad integrazione della precedente FAQ già pubblicata sulla piattaforma informatica di gara, in riscontro ad ulteriori richieste di chiarimenti ed informazioni integrative pervenuti da alcune imprese assicuratrici interessate alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara si espone quanto segue.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
Si ritiene che la seguente clausola è di contenuto analogo a quella già pubblicata sulla FAQ precedente e pertanto è ammessa:
LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la società assicuratrice non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America
Inoltre è ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYAMMAR, AFGHANISTAN, BIELORUSSIA CRIMEA E REGIONI POPOLARI DI DONECK E LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
Esclusione Rischio Pandemia relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
La presente Assicurazione, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L’esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l’insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.
Esclusione Rischio Pandemia (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Errata corrige a capitolato speciale di appalto lotto 3 Infortuni
L’Art. 1.3 - Pagamento del premio del capitolato speciale di appalto del lotto 3 infortuni è integralmente annullato e sostituito dal seguente:
Art. 1.3 - Pagamento del premio - Il pagamento del premio in rate semestrali, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza semestrale.
Il premio viene così determinato:
Per gli Amministratori del Contraente (Il Presidente, Consiglieri di Amministrazione e componenti del collegio sindacale), applicando alle somme assicurate per morte ed invalidità permanente il tasso di premio indicato in offerta sui capitali globalmente assicurati;
esso viene anticipato in via provvisoria sulla base del totale somma assicurata riferito alla globalità di n° 5 persone assicurate:
di € 2.500.000 per il caso di morte;
di € 2.500.000 per il caso di invalidità permanente;
Per i Dirigenti ed il Direttore del Contraente, applicando alle retribuzioni il tasso di premio indicato in offerta ed esso viene anticipato in via provvisoria sulla base:
- di € 350.000,00 di retribuzioni
Il Contraente, in caso di variazione del numero globale delle persone assicurate, deve comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla di ogni anno di assicurazione, il numero totale persone assicurate nel corso dell’annualità precedente affinché la Società stessa possa procedere alla determinazione del premio consuntivo.
Inoltre, alla fine di ogni annualità assicurativa, la Società Assicuratrice fornirà atto di appendice contrattuale contenente il conteggio del premio attivo o passivo risultante sulla base della percorrenza chilometrica globale totale e definitiva, oggetto di rimborso spese corrisposto al personale da parte dell’Amministrazione, che questa comunicherà alla Società Assicuratrice entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa.
E’ ammessa la comunicazione a mezzo telefax.
Dell’eventuale ritardo nell’adempimento dell’anzidetta comunicazione dovrà essere preventivamente data notizia alla Società Assicuratrice, indicando al contempo la data entro cui potrà essere adempiuta la comunicazione.
In caso di aumento rispetto al premio provvisorio anticipato, il Contraente verserà alla Società l'importo dell'aumento; in caso di diminuzione, la Società restituirà l'importo riscosso in più.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 45 giorni da quello in cui la Società ne abbia dato comunicazione al Contraente. In caso di diminuzione del premio la Società restituisce al Contraente l'importo riscosso in più.
Palermo, li 15.04.24 Il RUP
Stefano Ingrassia
FAQ 1
Ad integrazione della precedente FAQ già pubblicata sulla piattaforma informatica di gara, in riscontro ad ulteriori richieste di chiarimenti ed informazioni integrative pervenuti da alcune imprese assicuratrici interessate alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara si espone quanto segue.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
Si ritiene che la seguente clausola è di contenuto analogo a quella già pubblicata sulla FAQ precedente e pertanto è ammessa:
LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la società assicuratrice non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America
Inoltre è ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYAMMAR, AFGHANISTAN, BIELORUSSIA CRIMEA E REGIONI POPOLARI DI DONECK E LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
Esclusione Rischio Pandemia relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
La presente Assicurazione, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L’esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l’insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.
Esclusione Rischio Pandemia (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Errata corrige a capitolato speciale di appalto lotto 3 Infortuni
L’Art. 1.3 - Pagamento del premio del capitolato speciale di appalto del lotto 3 infortuni è integralmente annullato e sostituito dal seguente:
Art. 1.3 - Pagamento del premio - Il pagamento del premio in rate semestrali, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza semestrale.
Il premio viene così determinato:
Per gli Amministratori del Contraente (Il Presidente, Consiglieri di Amministrazione e componenti del collegio sindacale), applicando alle somme assicurate per morte ed invalidità permanente il tasso di premio indicato in offerta sui capitali globalmente assicurati;
esso viene anticipato in via provvisoria sulla base del totale somma assicurata riferito alla globalità di n° 5 persone assicurate:
di € 2.500.000 per il caso di morte;
di € 2.500.000 per il caso di invalidità permanente;
Per i Dirigenti ed il Direttore del Contraente, applicando alle retribuzioni il tasso di premio indicato in offerta ed esso viene anticipato in via provvisoria sulla base:
- di € 350.000,00 di retribuzioni
Il Contraente, in caso di variazione del numero globale delle persone assicurate, deve comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla di ogni anno di assicurazione, il numero totale persone assicurate nel corso dell’annualità precedente affinché la Società stessa possa procedere alla determinazione del premio consuntivo.
Inoltre, alla fine di ogni annualità assicurativa, la Società Assicuratrice fornirà atto di appendice contrattuale contenente il conteggio del premio attivo o passivo risultante sulla base della percorrenza chilometrica globale totale e definitiva, oggetto di rimborso spese corrisposto al personale da parte dell’Amministrazione, che questa comunicherà alla Società Assicuratrice entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa.
E’ ammessa la comunicazione a mezzo telefax.
Dell’eventuale ritardo nell’adempimento dell’anzidetta comunicazione dovrà essere preventivamente data notizia alla Società Assicuratrice, indicando al contempo la data entro cui potrà essere adempiuta la comunicazione.
In caso di aumento rispetto al premio provvisorio anticipato, il Contraente verserà alla Società l'importo dell'aumento; in caso di diminuzione, la Società restituirà l'importo riscosso in più.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 45 giorni da quello in cui la Società ne abbia dato comunicazione al Contraente. In caso di diminuzione del premio la Società restituisce al Contraente l'importo riscosso in più.
Palermo, li 15.04.24 Il RUP
Stefano Ingrassia
FAQ 1
Ad integrazione della precedente FAQ già pubblicata sulla piattaforma informatica di gara, in riscontro ad ulteriori richieste di chiarimenti ed informazioni integrative pervenuti da alcune imprese assicuratrici interessate alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara si espone quanto segue.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
Si ritiene che la seguente clausola è di contenuto analogo a quella già pubblicata sulla FAQ precedente e pertanto è ammessa:
LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la società assicuratrice non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America
Inoltre è ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYAMMAR, AFGHANISTAN, BIELORUSSIA CRIMEA E REGIONI POPOLARI DI DONECK E LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
Esclusione Rischio Pandemia relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
La presente Assicurazione, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L’esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l’insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.
Esclusione Rischio Pandemia (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Errata corrige a capitolato speciale di appalto lotto 3 Infortuni
L’Art. 1.3 - Pagamento del premio del capitolato speciale di appalto del lotto 3 infortuni è integralmente annullato e sostituito dal seguente:
Art. 1.3 - Pagamento del premio - Il pagamento del premio in rate semestrali, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza semestrale.
Il premio viene così determinato:
Per gli Amministratori del Contraente (Il Presidente, Consiglieri di Amministrazione e componenti del collegio sindacale), applicando alle somme assicurate per morte ed invalidità permanente il tasso di premio indicato in offerta sui capitali globalmente assicurati;
esso viene anticipato in via provvisoria sulla base del totale somma assicurata riferito alla globalità di n° 5 persone assicurate:
di € 2.500.000 per il caso di morte;
di € 2.500.000 per il caso di invalidità permanente;
Per i Dirigenti ed il Direttore del Contraente, applicando alle retribuzioni il tasso di premio indicato in offerta ed esso viene anticipato in via provvisoria sulla base:
- di € 350.000,00 di retribuzioni
Il Contraente, in caso di variazione del numero globale delle persone assicurate, deve comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla di ogni anno di assicurazione, il numero totale persone assicurate nel corso dell’annualità precedente affinché la Società stessa possa procedere alla determinazione del premio consuntivo.
Inoltre, alla fine di ogni annualità assicurativa, la Società Assicuratrice fornirà atto di appendice contrattuale contenente il conteggio del premio attivo o passivo risultante sulla base della percorrenza chilometrica globale totale e definitiva, oggetto di rimborso spese corrisposto al personale da parte dell’Amministrazione, che questa comunicherà alla Società Assicuratrice entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa.
E’ ammessa la comunicazione a mezzo telefax.
Dell’eventuale ritardo nell’adempimento dell’anzidetta comunicazione dovrà essere preventivamente data notizia alla Società Assicuratrice, indicando al contempo la data entro cui potrà essere adempiuta la comunicazione.
In caso di aumento rispetto al premio provvisorio anticipato, il Contraente verserà alla Società l'importo dell'aumento; in caso di diminuzione, la Società restituirà l'importo riscosso in più.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 45 giorni da quello in cui la Società ne abbia dato comunicazione al Contraente. In caso di diminuzione del premio la Società restituisce al Contraente l'importo riscosso in più.
Palermo, li 15.04.24 Il RUP
Stefano Ingrassia
FAQ 1
Ad integrazione della precedente FAQ già pubblicata sulla piattaforma informatica di gara, in riscontro ad ulteriori richieste di chiarimenti ed informazioni integrative pervenuti da alcune imprese assicuratrici interessate alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara si espone quanto segue.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
Si ritiene che la seguente clausola è di contenuto analogo a quella già pubblicata sulla FAQ precedente e pertanto è ammessa:
LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la società assicuratrice non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America
Inoltre è ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYAMMAR, AFGHANISTAN, BIELORUSSIA CRIMEA E REGIONI POPOLARI DI DONECK E LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
Esclusione Rischio Pandemia relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
La presente Assicurazione, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L’esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l’insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.
Esclusione Rischio Pandemia (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Errata corrige a capitolato speciale di appalto lotto 3 Infortuni
L’Art. 1.3 - Pagamento del premio del capitolato speciale di appalto del lotto 3 infortuni è integralmente annullato e sostituito dal seguente:
Art. 1.3 - Pagamento del premio - Il pagamento del premio in rate semestrali, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza semestrale.
Il premio viene così determinato:
Per gli Amministratori del Contraente (Il Presidente, Consiglieri di Amministrazione e componenti del collegio sindacale), applicando alle somme assicurate per morte ed invalidità permanente il tasso di premio indicato in offerta sui capitali globalmente assicurati;
esso viene anticipato in via provvisoria sulla base del totale somma assicurata riferito alla globalità di n° 5 persone assicurate:
di € 2.500.000 per il caso di morte;
di € 2.500.000 per il caso di invalidità permanente;
Per i Dirigenti ed il Direttore del Contraente, applicando alle retribuzioni il tasso di premio indicato in offerta ed esso viene anticipato in via provvisoria sulla base:
- di € 350.000,00 di retribuzioni
Il Contraente, in caso di variazione del numero globale delle persone assicurate, deve comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla di ogni anno di assicurazione, il numero totale persone assicurate nel corso dell’annualità precedente affinché la Società stessa possa procedere alla determinazione del premio consuntivo.
Inoltre, alla fine di ogni annualità assicurativa, la Società Assicuratrice fornirà atto di appendice contrattuale contenente il conteggio del premio attivo o passivo risultante sulla base della percorrenza chilometrica globale totale e definitiva, oggetto di rimborso spese corrisposto al personale da parte dell’Amministrazione, che questa comunicherà alla Società Assicuratrice entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa.
E’ ammessa la comunicazione a mezzo telefax.
Dell’eventuale ritardo nell’adempimento dell’anzidetta comunicazione dovrà essere preventivamente data notizia alla Società Assicuratrice, indicando al contempo la data entro cui potrà essere adempiuta la comunicazione.
In caso di aumento rispetto al premio provvisorio anticipato, il Contraente verserà alla Società l'importo dell'aumento; in caso di diminuzione, la Società restituirà l'importo riscosso in più.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 45 giorni da quello in cui la Società ne abbia dato comunicazione al Contraente. In caso di diminuzione del premio la Società restituisce al Contraente l'importo riscosso in più.
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Ad integrazione della precedente FAQ già pubblicata sulla piattaforma informatica di gara, in riscontro ad ulteriori richieste di chiarimenti ed informazioni integrative pervenuti da alcune imprese assicuratrici interessate alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara si espone quanto segue.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
Si ritiene che la seguente clausola è di contenuto analogo a quella già pubblicata sulla FAQ precedente e pertanto è ammessa:
LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la società assicuratrice non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America
Inoltre è ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYAMMAR, AFGHANISTAN, BIELORUSSIA CRIMEA E REGIONI POPOLARI DI DONECK E LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
Esclusione Rischio Pandemia relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
La presente Assicurazione, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L’esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l’insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.
Esclusione Rischio Pandemia (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Errata corrige a capitolato speciale di appalto lotto 3 Infortuni
L’Art. 1.3 - Pagamento del premio del capitolato speciale di appalto del lotto 3 infortuni è integralmente annullato e sostituito dal seguente:
Art. 1.3 - Pagamento del premio - Il pagamento del premio in rate semestrali, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza semestrale.
Il premio viene così determinato:
Per gli Amministratori del Contraente (Il Presidente, Consiglieri di Amministrazione e componenti del collegio sindacale), applicando alle somme assicurate per morte ed invalidità permanente il tasso di premio indicato in offerta sui capitali globalmente assicurati;
esso viene anticipato in via provvisoria sulla base del totale somma assicurata riferito alla globalità di n° 5 persone assicurate:
di € 2.500.000 per il caso di morte;
di € 2.500.000 per il caso di invalidità permanente;
Per i Dirigenti ed il Direttore del Contraente, applicando alle retribuzioni il tasso di premio indicato in offerta ed esso viene anticipato in via provvisoria sulla base:
- di € 350.000,00 di retribuzioni
Il Contraente, in caso di variazione del numero globale delle persone assicurate, deve comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla di ogni anno di assicurazione, il numero totale persone assicurate nel corso dell’annualità precedente affinché la Società stessa possa procedere alla determinazione del premio consuntivo.
Inoltre, alla fine di ogni annualità assicurativa, la Società Assicuratrice fornirà atto di appendice contrattuale contenente il conteggio del premio attivo o passivo risultante sulla base della percorrenza chilometrica globale totale e definitiva, oggetto di rimborso spese corrisposto al personale da parte dell’Amministrazione, che questa comunicherà alla Società Assicuratrice entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa.
E’ ammessa la comunicazione a mezzo telefax.
Dell’eventuale ritardo nell’adempimento dell’anzidetta comunicazione dovrà essere preventivamente data notizia alla Società Assicuratrice, indicando al contempo la data entro cui potrà essere adempiuta la comunicazione.
In caso di aumento rispetto al premio provvisorio anticipato, il Contraente verserà alla Società l'importo dell'aumento; in caso di diminuzione, la Società restituirà l'importo riscosso in più.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 45 giorni da quello in cui la Società ne abbia dato comunicazione al Contraente. In caso di diminuzione del premio la Società restituisce al Contraente l'importo riscosso in più.
Palermo, li 15.04.24 Il RUP
Stefano Ingrassia
FAQ 1
Ad integrazione della precedente FAQ già pubblicata sulla piattaforma informatica di gara, in riscontro ad ulteriori richieste di chiarimenti ed informazioni integrative pervenuti da alcune imprese assicuratrici interessate alla presente procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara si espone quanto segue.
Clausole richieste dall’osservanza di regole di compliance internazionale (per tutti i lotti)
Si ritiene che la seguente clausola è di contenuto analogo a quella già pubblicata sulla FAQ precedente e pertanto è ammessa:
LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI In ogni caso la società assicuratrice non fornirà copertura assicurativa e non sarà tenuta a pagare alcun indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre la società o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America
Inoltre è ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva (“le Acque”), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l’eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all’assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell’oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: CUBA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, MYAMMAR, AFGHANISTAN, BIELORUSSIA CRIMEA E REGIONI POPOLARI DI DONECK E LUGANSK, REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA
Esclusione Rischio Pandemia relativa al lotto n. 2 R.C.G. (Responsabilità Civile Generale)
E’ ammesso inserire la seguente clausole ovvero clausola di contenuto analogo:
La presente Assicurazione, non copre alcun sinistro direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L’esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l’insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.
Esclusione Rischio Pandemia (per tutti i lotti)
E’ ammesso inserire la seguente clausola ovvero clausola di contenuto analogo:
Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per “Malattia pandemica o epidemica”. Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest’ultimo caso, per la gravità abbia comportato l’adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell’attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.
Errata corrige a capitolato speciale di appalto lotto 3 Infortuni
L’Art. 1.3 - Pagamento del premio del capitolato speciale di appalto del lotto 3 infortuni è integralmente annullato e sostituito dal seguente:
Art. 1.3 - Pagamento del premio - Il pagamento del premio in rate semestrali, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza semestrale.
Il premio viene così determinato:
Per gli Amministratori del Contraente (Il Presidente, Consiglieri di Amministrazione e componenti del collegio sindacale), applicando alle somme assicurate per morte ed invalidità permanente il tasso di premio indicato in offerta sui capitali globalmente assicurati;
esso viene anticipato in via provvisoria sulla base del totale somma assicurata riferito alla globalità di n° 5 persone assicurate:
di € 2.500.000 per il caso di morte;
di € 2.500.000 per il caso di invalidità permanente;
Per i Dirigenti ed il Direttore del Contraente, applicando alle retribuzioni il tasso di premio indicato in offerta ed esso viene anticipato in via provvisoria sulla base:
- di € 350.000,00 di retribuzioni
Il Contraente, in caso di variazione del numero globale delle persone assicurate, deve comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla di ogni anno di assicurazione, il numero totale persone assicurate nel corso dell’annualità precedente affinché la Società stessa possa procedere alla determinazione del premio consuntivo.
Inoltre, alla fine di ogni annualità assicurativa, la Società Assicuratrice fornirà atto di appendice contrattuale contenente il conteggio del premio attivo o passivo risultante sulla base della percorrenza chilometrica globale totale e definitiva, oggetto di rimborso spese corrisposto al personale da parte dell’Amministrazione, che questa comunicherà alla Società Assicuratrice entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa.
E’ ammessa la comunicazione a mezzo telefax.
Dell’eventuale ritardo nell’adempimento dell’anzidetta comunicazione dovrà essere preventivamente data notizia alla Società Assicuratrice, indicando al contempo la data entro cui potrà essere adempiuta la comunicazione.
In caso di aumento rispetto al premio provvisorio anticipato, il Contraente verserà alla Società l'importo dell'aumento; in caso di diminuzione, la Società restituirà l'importo riscosso in più.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 45 giorni da quello in cui la Società ne abbia dato comunicazione al Contraente. In caso di diminuzione del premio la Società restituisce al Contraente l'importo riscosso in più.
Palermo, li 15.04.24 Il RUP
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L’Art. 1.3 - Pagamento del premio del capitolato speciale di appalto del lotto 3 infortuni è integralmente annullato e sostituito dal seguente:
Art. 1.3 - Pagamento del premio - Il pagamento del premio in rate semestrali, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa assicuratrice che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio, avverrà in via anticipata entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula del contratto e per le rate successive entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ogni ricorrenza semestrale.
Il premio viene così determinato:
Per gli Amministratori del Contraente (Il Presidente, Consiglieri di Amministrazione e componenti del collegio sindacale), applicando alle somme assicurate per morte ed invalidità permanente il tasso di premio indicato in offerta sui capitali globalmente assicurati;
esso viene anticipato in via provvisoria sulla base del totale somma assicurata riferito alla globalità di n° 5 persone assicurate:
di € 2.500.000 per il caso di morte;
di € 2.500.000 per il caso di invalidità permanente;
Per i Dirigenti ed il Direttore del Contraente, applicando alle retribuzioni il tasso di premio indicato in offerta ed esso viene anticipato in via provvisoria sulla base:
- di € 350.000,00 di retribuzioni
Il Contraente, in caso di variazione del numero globale delle persone assicurate, deve comunicare alla Società, entro 120 giorni dalla di ogni anno di assicurazione, il numero totale persone assicurate nel corso dell’annualità precedente affinché la Società stessa possa procedere alla determinazione del premio consuntivo.
Inoltre, alla fine di ogni annualità assicurativa, la Società Assicuratrice fornirà atto di appendice contrattuale contenente il conteggio del premio attivo o passivo risultante sulla base della percorrenza chilometrica globale totale e definitiva, oggetto di rimborso spese corrisposto al personale da parte dell’Amministrazione, che questa comunicherà alla Società Assicuratrice entro 120 giorni dalla scadenza di ogni annualità assicurativa.
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In caso di aumento rispetto al premio provvisorio anticipato, il Contraente verserà alla Società l'importo dell'aumento; in caso di diminuzione, la Società restituirà l'importo riscosso in più.
Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 45 giorni da quello in cui la Società ne abbia dato comunicazione al Contraente. In caso di diminuzione del premio la Società restituisce al Contraente l'importo riscosso in più.
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